Per tutti i cittadini ucraini che sono entrati e stanno entrando in Italia, il Dipartimento della Protezione Civile – in collaborazione con il Ministero dell’Intero, le Prefetture, le Regioni e gli Enti Locali – sta predisponendo un piano di prima accoglienza per permettere loro la regolare permanenza sul territorio italiano.
Tutte le informazioni al riguardo sono contenute in una scheda, disponibile anche in lingua ucraina e inglese, che illustra gli obblighi sanitari da rispettare per far fronte alla pandemia, a chi rivolgersi per usufruire di un alloggio, le modalità per regolarizzare la propria posizione in Italia, e altre indicazioni utili. BENVENUTO IN ITALIA (brochure) WELCOME TO ITALY (brochure) ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЇ (Брошура) Scarica il QR CODE leggi tutto
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Nella ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti della donna, la questura di Trapani e l’amministrazione comunale di Marsala hanno reso omaggio ad Emanuela Loi, l’agente della Polizia di Stato che perse la vita nella strage di via D’Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e ad altri quattro colleghi poliziotti Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Claudio Traina. Oggi pomeriggio, alla presenza del vicecapo della Polizia Vittorio Rizzi, delle massime autorità provinciali, di numerosi familiari delle vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio, sono state scoperte le lapidi stradali che riportano il nome della giovane poliziotta uccisa dalla mafia, proprio della strada dove ha sede il commissariato di Marsala. Presente alla cerimonia anche la nipote di Emanuela, figlia del fratello, che porta lo stesso nome e la stessa divisa della zia. Il prefetto Rizzi nel suo intervento ha sottolineato che “Oggi è il giorno in cui coltiviamo la memoria di Emanuela Loi. Coltivare la memoria significa continuare a dare vita a chi non c’ è più e, l’intuizione del questore di Trapani di intitolare a Emanuela Loi la via in cui risiede il commissariato di Marsala è un modo per noi operatori di Polizia per continuare a ricordarla in ogni momento della nostra vita professionale perché continuerà Emanuela ad essere una poliziotta che vive con i colleghi del commissariato. Continua così il percorso di ricostruzione di quella che è la memoria. Memoria vuole dire conoscenza, conoscenza che 30 anni fa c’era una mafia che attaccava frontalmente lo stato e Emanuela era una degli eroi in prima linea e che sono caduti nella lotta contro questo antistato”. Tra i momenti salienti della cerimonia, la benedizione del cappellano della Questura, don Antonio Adragna, e il Silenzio d’ordinanza eseguito da un trombettiere della Polizia di Stato. La giornata terminerà questa sera con la Banda musicale della Polizia di Stato che si esibirà al teatro Impero di Marsala per rendere omaggio ad Emanuela Loi, a tutte le donne e alle vittime delle stragi del ’92, un repertorio musicale che spazierà da Verdi a Puccini, da Bellini a Morricone, oltre ad altri importanti compositori. Quel 19 luglio del 1992 Emanuela, a soli 25 anni, diventò la prima donna poliziotto a morire in una strage di mafia. Una scelta importante e carica di significato quella compiuta dal questore di Trapani Salvatore La Rosa e dal sindaco Massimo Grillo, in onore delle poliziotte e di tutte le donne che, con grande coraggio, affrontano sfide professionali e personali, fino a sacrificare tutte se stesse. leggi tutto
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Sequestrati oltre 250 chili di marijuana in provincia di Oristano. L’operazione della Squadra mobile si è sviluppata monitorando dei movimenti sospetti nei pressi di un ovile, in uso ad un allevatore, a Masullas. I poliziotti inizialmente hanno perquisito il luogo ritenendo che il motivo di quel via vai di persone fosse dovuto alla presenza di armi, ma senza successo. Il fiuto dei cani addestrati alla ricerca di esplosivo e droga, però, ha permesso di scoprire un rametto di marijuana di cui l’allevatore ha dichiarato di non conoscere la provenienza. A poca distanza, gli agenti hanno notato la presenza di terra smossa e di un pezzo di naylon che spuntava dal terreno come se ci fosse interrato qualcosa. Insospettiti dalla circostanza facevano effettuare degli scavi che hanno portato alla luce 2 cisterne contenenti oltre 250 chili di marijuana. L’uomo, un 56enne originario di Fonni in provincia di Nuoro, è stato arrestato e la droga sequestrata. leggi tutto
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In occasione della Giornata internazionale diritti della donna la questura di Brescia in collaborazione con il Comune ha organizzato l’evento dal titolo “Ritratto di Donna”.
L’incotro s’inserisce nel contesto della Campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere e ha l’obiettivo di rendere omaggio alle donne attraverso la testimonianza di 4 protagoniste. L’avvenimento si è svolto nel Salone Vanvitelliano di Palazzo della Loggia che per l’occasione è stato allestito con i quadri dell’artista Daniela Volpi, rappresentanti 8 volti femminili, tra cui quello dell’agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, vittima nel 1992, dell’attentato a Palermo in via D’Amelio. All’appuntamento ha partecipato la scrittrice Annalisa Strada, autrice del volume “Io, Emanuela”, ha raccontato la storia della poliziotta e del suo coraggio; l’ispettore Francesca Pollinara, della questura di Brescia, impegnata da molti anni nella prevenzione e repressione della violenza di genere e degli abusi sui minori, è intervenuta all’incontro parlando del coraggio delle donne che si sono rivolte alla Polizia di Stato per porre fine alla loro condizione di vulnerabilità. Infine, è stata presentata Valentina Di Blasio, ostetrica degli Spedali civili di Brescia, conosciuta per aver suonato al pianoforte l’Hallelujah di Leonard Cohen nell’atrio dell’ospedale nella primavera del 2020, quando il Covid faceva registrare molti ricoveri nella struttura sanitaria. leggi tutto
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Si celebra oggi la giornata internazionale dei diritti della donna; il tema 2022 di questa ricorrenza è “Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030”. Lo spirito è quello di sviluppare l’uguaglianza di genere, l’empowerment femminile, l’accesso globale alla formazione e all’apprendimento continuo. Nella Polizia di Stato le donne sono presenti da oltre 60 anni. Il loro ingresso risale al 1959 quando furono chiamate per contrastare, con maggiore sensibilità, il fenomeno della prostituzione. A partire dal 1981, le donne, nella Polizia di Stato, hanno ottenuto la parità di trattamento sotto ogni punto di vista. Tale parità si rispecchia anche nell’accesso ai ruoli e agli incarichi e nella progressione di carriera delle oltre 15 mila poliziotte. Conquiste che appaiono oggi scontate ma che hanno visto La Polizia di Stato capofila tra le Forze armate e di polizia, nel favorire tale epocale cambiamento. Le poliziotte, oggi più che mai, rappresentano il valore aggiunto nell’ambito dell’approccio alle donne che subiscono violenza. Con sensibilità ed innato senso di protezione aiutano le vittime a trovare il coraggio per denunciare evitando forme di vittimizzazione secondaria. È questa la direttrice su cui da tempo si muove la Polizia di Stato portando avanti campagne di prevenzione anche con il coinvolgimento delle scuole e delle nuove generazioni “….Questo non è amore” Sulle strade da tanti anni ormai i nostri camper stazionano nelle piazze e nei luoghi maggiormente frequentati al fine di dare informazioni contributi e assistenza alle donne vittime di violenza o che sono a conoscenza di soprusi e maltrattamenti causati dall’appartenenza al genere femminile. La campagna “…Questo non è amore” mira a sviluppare maggior consapevolezza in tutta la cittadinanza ed in particolare nelle donne sul pericolo di certi comportamenti che spesso vengono anche tollerati; le equipe di investigatori, psicologi e membri di associazioni che tutelano le donne forniscono notizie, sostegno e aiuto a chi decide di sottrarsi ad un mondo di brutalità che spesso coinvolge anche bambini. La presenza del camper è un modo per accorciare le distanze con le cittadine e favorire l’emersione, attraverso la denuncia di ogni forma di maltrattamento. Le stanze di ascolto In tantissime questure sono state realizzate delle stanze di ascolto, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato femminile, che sono create per fornire le condizioni migliori per un dialogo con la persona maltrattata affinché questa possa entrare in empatia e denunciare; un percorso difficile e a volte doloroso, di “liberazione” che esclude il ripetersi delle violenze o la vittimizzazione secondaria con la svalutazione delle violenze subite. Le squadre mobili e le divisioni anticrimine Tutte le squadre mobili ormai dispongono di sezioni specializzate nella repressione di reati che hanno alla base una discriminazione di genere con personale qualificato e formato per affrontare denunce che richiedono sensibilità, disponibilità all’ascolto e una preparazione multidisciplinare. Le divisioni anticrimine istruiscono e applicano le misure di prevenzione del questore. Youpol I dati ci dicono che negli ultimi due anni, complici anche le restrizioni pandemiche, le violenze nelle mura domestiche sono aumentate leggi tutto
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L’ammonimento del Questore È una misura di prevenzione esclusiva del Questore che nasce con lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, violenza domestica, cyberbullismo, una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.
In pratica, l’ammonimento consiste nell’avvertimento, rivolto dal Questore alla persona, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza. Contestualmente, l’ammonimento consente al Questore di adottare misure di ritiro di armi. Ammonimento del Questore per stalking Può essere richiesto con istanza della vittima di atti persecutori nel caso in cui non sia stata già sporta querela per gli stessi reati. Ricordati che non è un procedimento penale.
Contatta un ufficio di polizia ed esponi i fatti. Devi esporre in modo dettagliato tutti gli episodi di cui sei stata vittima: lesioni, percosse, telefonate, appostamenti, messaggi ecc., espressioni di un chiaro intento persecutorio. Non hai bisogno di un avvocato.
Le informazioni da te fornite vengono valutate in breve tempo ed la persona nei cui confronti hai chiesto l’ammonimento, verrà invitata a tenere una condotta conforme alla legge.
A seguito dell’ammonimento, qualora gli atteggiamenti persecutori non dovessero cessare, si procede d’ufficio.
Quali sono dunque i vantaggi dell’ammonimento? – Procedibilità d’ufficio in caso di reiterazione della condotta di atti persecutori – Tempestività nell’ammonire l’autore.
Approfondimenti Gli atti persecutori solitamente si sostanziano in pedinamenti, molestie telefoniche, appostamenti sotto casa e sul luogo di lavoro, minacce, danneggiamenti all’auto e/o altre proprietà della vittima. Sono frequenti soprattutto al termine di una relazione sentimentale e, talvolta, anche dopo la separazione.
L’ammonimento per atti persecutori consente di intervenire in maniera rapida e con gradualità ed è alternativo alla querela.
L’istanza di ammonimento può essere presentata in un qualsiasi ufficio di polizia.
La vittima deve esporre i fatti alle autorità e avanzare richiesta al Questore nei confronti dell’autore delle condotte persecutorie. Il Questore assumerà le necessarie informazioni – eventualmente anche convocando il presunto stalker e le persone informate dei fatti – per poi decidere il rigetto o l’accoglimento dell’istanza. Sarà quindi emesso l’ammonimento e l’autore verrà diffidato a non proseguire nelle condotte. Ammonimento del Questore per violenza domestica Può essere richiesto con istanza della vittima o di iniziariva del Questore. Ricordati che non è un procedimento penale. Contatta un ufficio di polizia ed esponi i fatti. Se contatti un ufficio di polizia, devi esporre in modo dettagliato tutti gli episodi di cui sei stata vittima: lesioni, percosse, ecc. Non hai bisogno di un avvocato. Le informazioni da te fornite vengono valutate in breve tempo e la persona nei cui confronti hai chiesto l’ammonimento, verrà invitata a tenere una condotta conforme alla legge. Quali sono dunque i vantaggi dell’ammonimento? – Anonimato – Tempestività nell’ammonire l’autore
Approfondimenti I presupposti per l’applicazione dell’ammonimento per condotte di violenza domestica ex art. 3 D.L. 93/13 sono: fatti che debbano ritenersi riconducibili ai reati di percosse (art. 581 c.p.) o di lesione personale lieve (art. 582 comma 2 c.p.) consumati o tentati, commessi nell’ambito della violenza domestica. Del concetto di violenza domestica è la stessa leggi tutto
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Gli schemi della società patriarcale non sono più presenti nelle leggi, nei codici e nella giurisprudenza, ma hanno lasciato segni profondi che, è evidente, continuano a segnare i comportamenti di molti uomini. Tanto per fare un esempio, la norma sul c.d. “matrimonio riparatore” (art. 544 c.p.) è stata abrogata solo nel 1981. Ad un problema complesso si devono dare risposte articolate che affrontino la questione secondo un approccio integrato, capace di introdurre strategie e interventi di diversa natura, non limitati all’inasprimento delle pene a carico di chi agisce con violenza. La repressione è necessaria, ma deve essere affiancata da altre misure che abbiano la capacità di prevenire la violenza o comunque di fermarla prima che si manifesti in tutta la sua brutalità. 1) Norme contro la violenza sessuale-Legge 15 febbraio 1996, n. 66 2) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari- legge n. 154 dell’8 aprile 2001 3) Atti persecutori e violenza sessuale- legge 23 aprile 2009, n.38 4) Tutela degli orfani a causa di crimini domestici- legge 11 gennaio 2018, n.4 5) Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere-Codice Rosso legge 9 luglio 2019 nr.69 leggi tutto
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La Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) del 1979, ha sviluppato una prospettiva globale contro la discriminazione femminile e dei diritti per le donne: diritto al lavoro, alla salute, all’eguaglianza di fronte alla legge, nella famiglia e nel matrimonio, nell’educazione e nell’istruzione, nella partecipazione alla vita politica. Esiste un Comitato per l’applicazione della Convenzione (Comitato CEDAW) che negli anni ha elaborato documenti di carattere interpretativo, le General Recommendations. La General Recommendation n.19 del 1992 contiene la definizione di violenza di genere: la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Anche l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne: “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata” (Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne – DEVAW, 20 dicembre 1993). Il Consiglio d’Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) l’11 maggio 2011, nell’ottica di: a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, compreso il rafforzamento dell’autonomia e dell’autodeterminazione delle donne; c) predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; e) sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica. Tre gli ambiti fondamentali su cui insiste la Convenzione: prevenzione, protezione delle vittime, punizione degli autori. Secondo la Convenzione: 1) “violenza nei confronti delle donne” indica la violazione dei diritti umani e la discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul “genere” che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; 2) “violenza domestica” comprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia, del nucleo familiare, tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; 3) “genere” fa riferimento a ruoli, comportamenti, leggi tutto
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Nel 1996 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha fornito una definizione di mutilazioni genitali femminili, intendendo con questa espressione “tutte le pratiche che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili o altri danni agli organi genitali femminili, compiuti per motivazioni culturali o altre motivazioni non terapeutiche”. Con l’espressione “mutilazioni genitali femminili” (Mgf) si fa quindi riferimento a tutte le pratiche “chirurgiche” che comportano forme di rimozione, parziale o totale, dei genitali femminili esterni o loro gravi lesioni, effettuate per ragioni culturali o altre, comunque non terapeutiche. I termini infibulazione ed escissione, poco conosciuti in Italia fino a qualche anno fa, sono divenuti argomento dibattuto sia in ambito politico che sociale. Tali pratiche costituiscono per le donne, anche di età giovanissima, una grave sofferenza che trova radici nelle diverse culture, tuttavia inconciliabili con il nostro comune sentire. Secondo i dati dell’Oms più di 200 milioni di ragazze e donne sono state sottoposte alla pratica nelle regioni occidentali, orientali e nordorientali dell’Africa e in alcuni Paesi del Medio Oriente e dell’Asia, ed oltre 3 milioni di ragazze sono a rischio di Mgf ogni anno. Nel considerarle, pertanto, una grave violazione dei diritti, già diversi Paesi si sono confrontati con tale realtà emanando leggi ad hoc o modificando quelle esistenti. Il problema è stato sollevato, per la prima volta in ambito internazionale, dalla Commissione sui diritti umani delle Nazione unite nel 1952, mentre nel 1984 l’Onu creò un “Comitato interafricano contro le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute delle donne e delle bambine” (Iac), con sede a Dakar (Senegal). Dai primi anni ’90, le Mgf vengono riconosciute dalla comunità internazionale come una grave violazione dei diritti delle donne e delle bambine. L’Onu, nel 2012, ha dichiarato il 6 febbraio Giornata internazionale della tolleranza zero contro le Mgf, in seguito al discorso tenuto dalla first lady della Repubblica Federale di Nigeria, Stella Obasanjo, alla conferenza del Comitato interafricano sulle pratiche tradizionali che inficiano la salute delle donne e dei bambini (Iac), in cui ha condannato ufficialmente le Mgf e ha parlato di tolleranza zero verso tali pratiche. Anche nel nostro Paese è sorta l’esigenza di affrontare, da un punto di vista normativo, il problema delle Mgf. La Legge 9 gennaio 2006, n.7 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, si propone di “prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali dell’integrità della persona e della salute delle donne e delle bambine” (art. 1). La Legge ha introdotto un nuovo articolo al codice penale, l’art. 583-bis, che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque “in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili”, ovvero pratica una “clitoridectomia”, una “escissione”, una “infibulazione” e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo”. Il secondo comma dello stesso articolo punisce, altresì, chiunque provoca, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle precedentemente elencate, da cui derivi una malattia leggi tutto
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La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, costituisce una vera e propria “Carta dei diritti delle vittime”. Nelle considerazioni preliminari della Direttiva che “Per violenza di genere s’intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere”. Con il Decreto Legislativo n. 212/2015 l’Italia ha ratificato la Direttiva, delineando un nuovo statuto per la vittima del reato. Il nuovo articolo 90-bis del codice di procedura penale dispone che alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengano fornite, in una lingua comprensibile, informazioni relative alle modalità di presentazione delle denunce o querele, alla facoltà di ricevere indicazioni sullo stato del procedimento e sulle possibilità di definizione dello stesso, alla facoltà di accedere al patrocinio a spese dello Stato, alle misure di protezione che possono essere disposte in suo favore, alle modalità di rimborso delle spese sostenute, all’esistenza sul territorio di strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza, case rifugio, ed altro. Al fine di assicurare la sicurezza della persona offesa, è stato disposto, con il neo articolo 90-ter del codice di procedura penale, che nei procedimenti relativi a delitti commessi con violenza alle persone, sia data immediata comunicazione – se la persona ne abbia fatto richiesta – dei provvedimenti di scarcerazione o cessazione di misura di sicurezza detentiva ovvero dell’evasione dell’imputato o del condannato nonché della sottrazione dell’internato all’esecuzione di misura di sicurezza detentiva. Laddove la persona offesa sia di nazionalità straniera, il nuovo articolo 143-bis del codice di procedura penale stabilisce il diritto alla nomina di un interprete e alla traduzione di atti. Anche nella fase di proposizione della denuncia-querela la parte “ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta”, secondo l’art. 107-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Con il nuovo articolo 90-quater del codice di procedura penale sono stati introdotti parametri per verificare la “condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa”, dalla quale discendono i meccanismi di tutela previsti all’interno del processo, così ottemperando alle indicazioni della Direttiva europea. La condizione di vulnerabilità è desunta, secondo l’articolo 90-quater “oltre che dall’età e dallo stato di infermità o deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede”. Inoltre, occorre valutare “se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, alla tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato”. In presenza di persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità verranno adottate, conseguentemente, le specifiche misure previste dal Codice. leggi tutto
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