{"id":9162,"date":"2022-03-08T10:14:57","date_gmt":"2022-03-08T10:14:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.psagroup.it\/2022\/03\/08\/le-vittime-vulnerabili\/"},"modified":"2022-03-08T10:14:57","modified_gmt":"2022-03-08T10:14:57","slug":"le-vittime-vulnerabili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.psagroup.it\/en\/2022\/03\/08\/le-vittime-vulnerabili\/","title":{"rendered":"Le vittime vulnerabili"},"content":{"rendered":"<p>La Direttiva 2012\/29\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, costituisce una vera e propria \u201cCarta dei diritti delle vittime\u201d. Nelle considerazioni preliminari della Direttiva\u00a0 che &#8220;Per violenza di genere s&#8217;intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identit\u00e0 di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere&#8221;. Con il Decreto Legislativo n. 212\/2015 l\u2019Italia ha ratificato la Direttiva, delineando un nuovo statuto per la vittima del reato. Il nuovo articolo 90-bis del codice di procedura penale dispone che alla persona offesa, sin dal primo contatto con l\u2019autorit\u00e0 procedente, vengano fornite, in una lingua comprensibile, informazioni relative alle modalit\u00e0 di presentazione delle denunce o querele, alla facolt\u00e0 di ricevere indicazioni sullo stato del procedimento e sulle possibilit\u00e0 di definizione dello stesso, alla facolt\u00e0 di accedere al patrocinio a spese dello Stato, alle misure di protezione che possono essere disposte in suo favore, alle modalit\u00e0 di rimborso delle spese sostenute, all\u2019esistenza sul territorio di strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza, case rifugio, ed altro. Al fine di assicurare la sicurezza della persona offesa, \u00e8 stato disposto, con il neo articolo 90-ter del codice di procedura penale, che nei procedimenti relativi a delitti commessi con violenza alle persone, sia data immediata comunicazione &#8211; se la persona ne abbia fatto richiesta &#8211; dei provvedimenti di scarcerazione o cessazione di misura di sicurezza detentiva ovvero dell\u2019evasione dell\u2019imputato o del condannato nonch\u00e9 della sottrazione dell\u2019internato\u00a0 all\u2019esecuzione di misura di sicurezza detentiva. Laddove la persona offesa sia di nazionalit\u00e0 straniera, il nuovo articolo 143-bis del codice di procedura penale stabilisce il diritto alla nomina di un interprete e alla traduzione di atti. Anche nella fase di proposizione della denuncia-querela la parte &#8220;ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta\u201d, secondo l\u2019art. 107-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Con il nuovo articolo 90-quater del codice di procedura penale sono stati introdotti parametri per verificare la &#8220;condizione di particolare vulnerabilit\u00e0 della persona offesa&#8221;, dalla quale discendono i meccanismi di tutela previsti all\u2019interno del processo, cos\u00ec ottemperando alle indicazioni della Direttiva europea. La condizione di vulnerabilit\u00e0 \u00e8 desunta, secondo l\u2019articolo 90-quater &#8220;oltre che dall\u2019et\u00e0 e dallo stato di infermit\u00e0 o deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalit\u00e0 e circostanze del fatto per cui si procede&#8221;. Inoltre, occorre valutare &#8220;se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se \u00e8 riconducibile ad ambiti di criminalit\u00e0 organizzata o di terrorismo, anche internazionale, alla tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalit\u00e0 di discriminazione e se la persona offesa \u00e8 affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall\u2019autore del reato&#8221;. In presenza di persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilit\u00e0 verranno adottate, conseguentemente, le specifiche misure previste dal Codice. <a href=\"http:\/\/www.poliziadistato.it\/articolo\/156217a5b6ad64d642148564\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" class=\"rssmi_more\">leggi tutto<\/a> <\/p>\n<p>From: <a href=\"http:\/\/www.poliziadistato.it\/articolo\/156217a5b6ad64d642148564\" target=\"_blank\" title=\"Le vittime vulnerabili\" rel=\"nofollow noopener\">http:\/\/www.poliziadistato.it\/articolo\/156217a5b6ad64d642148564<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Direttiva 2012\/29\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, costituisce una vera e propria \u201cCarta dei diritti delle vittime\u201d. 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Il nuovo articolo 90-bis del codice di procedura penale dispone che alla persona offesa, sin dal primo contatto con l\u2019autorit\u00e0 procedente, vengano fornite, in una lingua comprensibile, informazioni relative alle modalit\u00e0 di presentazione delle denunce o querele, alla facolt\u00e0 di ricevere indicazioni sullo stato del procedimento e sulle possibilit\u00e0 di definizione dello stesso, alla facolt\u00e0 di accedere al patrocinio a spese dello Stato, alle misure di protezione che possono essere disposte in suo favore, alle modalit\u00e0 di rimborso delle spese sostenute, all\u2019esistenza sul territorio di strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza, case rifugio, ed altro. 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